Il decreto legislativo n. 97/2016 prevede all’articolo 31 che, limitatamente alla parte lavori, l’adempimento degli obblighi di pubblicità sono assolti per i dati previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (si veda la sezione di seguito Il set informativo) attraverso la trasmissione delle informazioni alla BDAP ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
A partire dal 23 giugno 2017 tali obblighi di pubblicazione (di cui all’articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013) acquistano efficacia.
Pertanto
PRIMA dell’attuazione d.lgs. 97/2016 | l’Ente pubblica numerose informazioni relative ai Lavori Pubblici sul proprio sito nell’ambito delle Opere Pubbliche e le trasmette anche alla BDAP. |
DOPO l’attuazione d.lgs. 97/2016 (dal 23/6/2017) |
l’Ente assolve alla normativa automaticamente inviando unicamente i dati sulle opere pubbliche alla BDAP come previsto dal d.lgs. 229/2011, guadagnando un notevole risparmio in tempi e costi. |
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Riferimenti normativi
- Decreto legislativo n. 97/2016 (formato PDF – dimensione 193 Kb)
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (formato PDF – dimensione 204 Kb)
- Decreto legislativo n. 33/2013 (formato PDF – dimensione 325 Kb)
- Decreto Legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229 (G.U. del 2 febbraio 2012, n. 30) (formato PDF – dimensione 104 Kb)
- Allegato A del DM 26/02/2013 (formato PDF – dimensione 344 Kb)
da Angela De Franco