PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario viene approvato dal Consiglio d’Istituto (ed eventualmente modificato),  in relazione agli obiettivi programmati nel PTOF. I documenti originali con le firme autografe sono agli atti della scuola. Il P.A. è stilato ai sensi del D.A. 7753/18 – TITOLO I – CAPO II –  PROGRAMMA ANNUALE:

 Art. 4. Programma annuale e anno finanziario. 1. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa.  2. È vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 25, 26 e 27.  3. L’unità temporale della gestione è l’anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell’esercizio scaduto.  4. Con l’approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere all’accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo.  

Art. 5. Redazione del programma annuale. 1. Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese».  2. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. 3 . Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate. Nel caso in cui in istituti di istruzione secondaria di secondo grado funzionano, unitamente ad altri corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, corsi di studio che richiedono beni strumentali, laboratori e officine d’alto valore artistico o tecnologico, le maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di tali corsi, purché coerenti con il P.T.O.F., confluiscono in uno specifico progetto. 4 . Le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio.  5. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l’attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l’arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.  6. Per ogni progetto annuale o pluriennale devono essere indicate la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all’andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell’esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento, anche prima dell’approvazione del conto consuntivo.  7. Al programma annuale è allegata una relazione illustrativa, che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, come rilevati nelle schede di cui al comma 5, e quelli del precedente esercizio finanziario. La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell’articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo. Ove vi sono gestioni economiche separate, la relazione deve riportare gli elementi di cui agli articoli 25, comma 5, 26, comma 4, 27, comma 5.  8. Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d’istituto per l’approvazione. Entro la stessa data del 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile. I revisori dei conti rendono di regola il suddetto parere, che può essere acquisito anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita utile, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. 9 . La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d’istituto entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa. In caso di parere dei revisori dei conti non favorevole al suddetto programma per rilevata mancanza di regolarità contabile, l’istituzione scolastica tiene conto delle osservazioni formulate dai revisori dei conti e, in caso di mancato recepimento, fornisce adeguata motivazione, anche nel caso in cui il predetto parere sia stato acquisito dopo la deliberazione del Consiglio d’istituto. 0. Ai fini della tempestiva elaborazione del programma annuale, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge n. 107 del 2015, entro il 30 settembre di ciascun anno provvede a erogare alle istituzioni scolastiche, il fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Entro la medesima data, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca comunica in via preventiva l’ulteriore risorsa finanziaria che compone il fondo di funzionamento, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge del bilancio dello Stato, relativamente al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell’anno scolastico di riferimento, da erogarsi nei limiti di quelle iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il 28 febbraio dell’esercizio finanziario cui fa riferimento il programma annuale.  11. Il programma annuale è pubblicato entro quindici giorni dall’approvazione, ai sensi dell’articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di ciascuna istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.   

programma annuale 2024 Modello A delibera del 25/01/2024 Relazione illustrativa DS Relazione contabile DSGA
programma annuale 2023 Modello A  delibera del 16/01/2023  Relazione illustrativa DS  Relazione contabile DSGA 
programma annuale 2022 ModA delibera del 08/02/2022 Relazione illustrativa DS Relazione contabile DSGA
programma annuale  2021 Modello A delibera n. 14 del 08/02/2021  Relazione illustrativa DS Relazione contabile  DSGA
programma annuale 2020 Modello A  delibera n. 35 del 28/11/2019  Relazione illustrativa DS Relazione contabile  DSGA
programma annuale 2019 Modello A delibera n. 13 del 20/02/2019 Relazione illustrativa DS Relazione contabile DSGA
programma annuale 2018 Modello A delibera n. 59 del 12/02/2018
   

 

CONSUNTIVO

Il Consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica, illustrando le entrate e le spese avvenute durante la gestione del Programma Annuale. I documenti originali con le firme autografe sono agli atti della scuola. Il Consuntivo è stilato ai sensi del D.A. 7753/18 – TITOLO I –Capo V – CONTO CONSUNTIVO:

Art. 22. Conto consuntivo 1 . Il conto consuntivo si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio. Ad esso sono allegati:
a) l’elenco dei residui attivi e passivi, con l’indicazione del nome del debitore o del creditore, della causale del credito o del debito e del loro ammontare; b) la situazione amministrativa che dimostra il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui, e il fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio, il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi) nonché l’avanzo o il disavanzo di amministrazione; c) il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d’opera; d) il rendiconto delle singole attività e dei singoli progetti; e) il rendiconto dell’eventuale azienda agraria o speciale; f) il rendiconto delle eventuali attività di vendita di beni e di servizi a favore di terzi; g) il rendiconto dell’eventuale convitto annesso. 2. Il conto finanziario, in relazione all’aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma annuale comprende le entrate di competenza dell’anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell’anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare. 3 . Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all’inizio ed al termine dell’esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell’esercizio. 4. Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d’opera, conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d’opera, l’entità complessiva della spesa e la sua articolazione, in relazione agli istituti retributivi vigenti e ai corrispettivi dovuti.

Art. 23. Redazione del Conto consuntivo 1 . Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo dell’esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce ed è corredato da una dettagliata relazione che illustra l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. La relazione illustrativa della gestione evidenzia, altresì, in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonché quelli derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell’articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015 e quelli reperiti ai sensi dell’articolo 43, comma 5. 2. Il conto consuntivo è sottoposto dal dirigente scolastico, entro la stessa data del 15 marzo, all’esame dei revisori dei conti che esprimono il proprio parere con apposita relazione entro il successivo 15 aprile. Il conto consuntivo, corredato della relazione dei revisori dei conti, è quindi trasmesso al Consiglio d’istituto, che lo approva entro il 30 aprile dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce. 3. Il conto consuntivo, approvato dal Consiglio d’istituto in difformità dal parere espresso dai revisori dei conti, è trasmesso entro il 10 giugno, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti di competenza, dal dirigente scolastico all’Ufficio scolastico regionale, unitamente agli allegati, al programma annuale, alle relative variazioni e delibere, nonché a una dettagliata relazione che dia conto dei motivi per i quali il conto consuntivo è stato approvato in difformità dal parere dei revisori dei conti. 4 . Nel caso in cui il Consiglio d’istituto non delibera sul conto consuntivo entro la data indicata nel comma 3, il dirigente scolastico ne dà comunicazione immediata ai revisori dei conti e all’Ufficio scolastico regionale, che nomina, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione, un commissario ad acta il quale provvede al predetto adempimento entro quindici giorni dalla nomina. 5 . Entro quindici giorni dall’approvazione il conto consuntivo è pubblicato, ai sensi dell’articolo 1, commi 17 e 136 della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito dell’istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente.